ragione sociale delle società fra avvocati
art. 18,,
D.Lgs. 02.02.2001, n. 96
La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere l’indicazione società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.
Le
disposizioni dell’art. 18 in materia di ragione sociale adattano alla
realtà della società tra avvocati quelle generali sulla società in nome collettivo
dell’art. 2292, c.c.
Come
tutte le società in nome collettivo la società tra avvocati agisce sotto una
ragione sociale composta dal nome di uno o più soci, con l’indicazione del
rapporto sociale, con le sole seguenti differenze formali:
a) che oltre al nome di uno o più soci la
ragione sociale deve contenere il titolo professionale di costoro;
I titoli
professionali in teoria utilizzabili sono:
1. avvocato (o ai
suoi corrispondenti stranieri: cfr. art. 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96).
Oltre ai titoli menzionati e necessari, la ragione sociale può contenerne di ulteriori di tipo professionale o accademico o civile, miranti ad indicare studi, qualificazioni o benemerenze del socio.
Infatti, seppure è vero che la lettera della legge sembra ammettere solo società tra avvocati in senso stretto (cfr. art. 21, c. 1,, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96: "I soci della società devono essere in possesso del titolo di avvocato"), nondimeno parrebbe che una lettura restrittiva della stessa si esponga a censure di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento.
L’indicazione del titolo professionale può rendersi anche in forma abbreviata.
2. dottore (i
praticanti abilitati al patrocinio legale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, R.D.L.
27.11.1933, n. 1578, conv. L. 22.01.1934, n. 36);
3. patrocinatore
legale (per i pochi patrocinatori non laureati ancora esistenti).
b) che se
la ragione sociale contiene solo il nome di alcuni soci è necessario fare
ricorso alla locuzione "ed altri";
Stando al dato letterale, sembra che la locuzione "ed altri" (oltre a dovere necessariamente comparire ove la ragione sociale non indichi il nome di ogni socio) non possa essere sostituita da altra equivalente ("e compagni") o dalle sue abbreviature ("e c.", "e co.", ecc.).
c) che si
consente espressamente che il (sotto-)tipo di rapporto sociale (che comunque
deve essere indicato, o per sigla o per esteso) possa essere indicato per mezzo
di una sigla, di cui si fissa inderogabilmente la forma ("s.t.p.").
La
menzione del tipo di rapporto deve farsi con riferimento alla società tra
professionisti e non alla società tra avvocati, pur essendo
anche e soprattutto questa seconda espressione utilizzata dal d.lgs. 2 febbraio
2001, n. 96 per qualificare il rapporto; tale scelta sembra giustificata solo nella prospettiva de
iure condendo di una futura più ampia regolamentazione del sottotipo "società
tra professionisti" anche con riguardo allo svolgimento in comune di
altre attività professionali.
(Per la prima
volta si prevede in modo espresso la possibilità che) l’indicazione del tipo
sociale possa avvenire per il tramite di una sigla.
-
malgrado il non chiarissimo tenore letterale della norma, che anzi potrebbe far
pensare ad un uso necessario della abbreviazione "s.t.p.",
l’utilizzazione della sigla seppure possibile non è dovuta;
Nè è
consentito fare ricorso a locuzioni equivalenti (ad esempio: "società
professionale"), più specifiche (ad esempio: "società tra
avvocati" o il suo acronimo "s.t.a.") o più generali (ad
esempio: "società in nome collettivo" o "s.n.c.");
Va escuso,
oltre agli elementi necessari, l’utilizzo nella ragione sociale di
ulteriori o di fantasia o di nomi di soggetti estranei alla compagine
sociale), sia per la tutela della corretta informazione del pubblico in punto
di componenti la compagine sociale, sia per il principio deontologico di decoro
nell’esercizio dell’attività professionale, che potrebbe dirsi violato
facendosi ricorso a nomi di pura fantasia.